Art. 10.
(Repressione del lavoro irregolare).

      1. Costituisce comportamento antisindacale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'utilizzo di prestazioni lavorative rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 2094 del codice

 

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civile, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, realizzato senza l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di regolarizzazione amministrativa e previdenziale. L'ordine giudiziale di regolarizzazione dei rapporti si intende comunque eseguito nel caso in cui il datore di lavoro adempia alle clausole di un accordo sindacale di emersione, stipulato con l'associazione sindacale che ha promosso il procedimento, e rinunzi a proporre gravame.